Art. 29 Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione dell'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 54 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 54 (Contraddittorio). - 1. In attuazione dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente con proprio atto puo' disporre lo svolgimento di un sintetico contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione. 2. Il contraddittorio e' moderato dall'autorita' competente, tramite la propria struttura operativa di cui all'art. 47, e si compone di una o piu' sessioni. 3. Al contraddittorio possono partecipare: i soggetti che hanno presentato pareri e osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. 4. Dell'indizione e delle modalita' di svolgimento del contraddittorio viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorita' competente. 5. Il verbale del contraddittorio e' redatto a cura della struttura operativa di cui all'art. 47 ed e' pubblicato sul sito istituzionale dell'autorita' competente, fatte salve le esigenze di riservatezza. 6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del contraddittorio.».