Art. 29 
 
Modifiche conseguenti alla consultazione. Sostituzione  dell'art.  54
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 54 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 54 (Contraddittorio). - 1. In attuazione dell'art. 24,  comma
8, del decreto legislativo n. 152/2006,  l'autorita'  competente  con
proprio  atto  puo'  disporre  lo   svolgimento   di   un   sintetico
contraddittorio, con riferimento al progetto oggetto di valutazione. 
  2.  Il  contraddittorio  e'  moderato  dall'autorita'   competente,
tramite la propria struttura operativa  di  cui  all'art.  47,  e  si
compone di una o piu' sessioni. 
  3. Al contraddittorio possono partecipare:  i  soggetti  che  hanno
presentato pareri e osservazioni, il proponente e gli  estensori  del
progetto e dello studio di impatto ambientale. 
  4.  Dell'indizione   e   delle   modalita'   di   svolgimento   del
contraddittorio viene dato  specifico  avviso,  pubblicato  sul  sito
istituzionale dell'autorita' competente. 
  5. Il verbale del contraddittorio e' redatto a cura della struttura
operativa di cui all'art. 47 ed e' pubblicato sul sito  istituzionale
dell'autorita' competente, fatte salve le esigenze di riservatezza. 
  6. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri  di  cui  al
presente articolo, sono disciplinate le modalita' di svolgimento  del
contraddittorio.».