Art. 29 Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati ne' essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale. 2-ter. La Giunta regionale puo' definire modalita' di utilizzo dei segni distintivi per finalita' di merchandising promozionale della polizia locale.».