Art. 3.
                     Servizio pubblico su strada
    1.  I  servizi  di trasporto pubblico su strada si distinguono in
complessi  di  servizi  di rete od in servizi di linea, a seconda che
siano  destinati  a  soddisfare finalita' di spostamento di area o di
specifiche destinazioni.
    I   complessi  dei  servizi  di  rete  possono  essere  urbani  o
provinciali di bacino.
    I  servizi  di  linea  possono  essere provinciali di interbacino
regionali o interregionali.
    Si  considerano servizi di rete urbana l'insieme dei collegamenti
svolti  nell'ambito  del territorio di un comune, ivi compresi quelli
che collegano il territorio di un comune con zone limitrofe.
    Si  considerano  servizi  di rete di bacino l'insieme dei servizi
che  assicurano  i livelli di mobilita' programmati dagli enti locali
interessati  all'interno  dei bacini di traffico definiti nell'ambito
di ciascuna provincia.
    Si  considerano  servizi  di  linea  provinciali  quelli che, per
finalita'  di  destinazione,  collegano  il  territorio di due o piu'
comuni compresi in bacini diversi nell'ambito della stessa provincia,
oppure singoli comuni con il capoluogo provinciale.
    Si considerano servizi di linea regionali quelli che collegano il
territorio di due o piu' province all'interno della Regione.
    Si   considerano  servizi  di  linea  interregionali  quelli  che
collegano   il   territorio  regionale  con  quello  di  una  regione
limitrofa.
    2.  Il  consiglio  regionale,  su proposta della giunta regionale
provvede  alla  individuazione e distinzione dei servizi di trasporto
pubblico nel piano regionale trasporti.