Art. 3. Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 7/1983 1. Dopo il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 7/1983 e' inserito il seguente comma: "Al programma si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18 "norme sulle procedure di programmazione e successive modifiche".