Art. 3.
         Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 7/1983
    1.  Dopo  il  secondo  comma dell'art. 5 della legge regionale n.
7/1983 e' inserito il seguente comma:
      "Al programma si applicano le norme di cui alla legge regionale
5  aprile  1994,  n.  18  "norme  sulle procedure di programmazione e
successive modifiche".