Art. 3.
                      Indirizzo e coordinamento
    1. La Regione esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento
ed  attua  interventi  straordinari  avvalendosi  di  enti  pubblici,
Istituti  scientifici  ed  associazioni  piscatorie,  preferibilmente
esistenti nella Regione Calabria.
    2. La  Regione  adotta  altresi'  tutte le opportune iniziative a
livello   interregionale  allo  scopo  di  armonizzare  i  tempi,  le
modalita' e i regolamenti di pesca.
    3. Gli  interventi  nel settore sono attuati su basi pianificate,
d'intesa  con le province, con la diretta partecipazione dei soggetti
interessati  per  tramite  dei  propri  organismi associativi ai vari
livelli.