Art. 3.
 Risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica

    1. I  comuni,  con  le  procedure  previste per la localizzazione
delle   opere   pubbliche,  adeguano  la  pianificazione  urbanistica
individuando  gli  elettrodotti  in esercizio che non rientrano nella
condizioni  di  cui  al  comma 3,  dell'Art.  2 e che sono oggetto di
interventi prioritari di risanamento.
    2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti
di  tensione  sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei
mesi   dall'individuazione,   ai  sensi  del  comma 1,  un  piano  di
risanamento   con   le  modalita'  e  i  tempi  degli  interventi  da
realizzare.
    3. Il  piano  di risanamento e' approvato dalla Regione acquisito
il  parere  del  comune interessato per la coerenza con le previsioni
urbanistiche  e  dell'agenzia  regionale  protezione  ambiente per la
Campania  (A.R.P.A.C.).  Gli  interventi  contenuti nel piano possono
essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
    4. Per  le  finalita' di cui al comma 1, le imprese distributrici
di  energia  elettrica  per  le reti di tensione superiore a 150 mila
volt  attivano  la procedura di risanamento con le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993.