Art. 3. Risanamento degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica 1. I comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando gli elettrodotti in esercizio che non rientrano nella condizioni di cui al comma 3, dell'Art. 2 e che sono oggetto di interventi prioritari di risanamento. 2. Le imprese distributrici di energia elettrica con elettrodotti di tensione sino a 150 mila volt presentano alla Regione, entro sei mesi dall'individuazione, ai sensi del comma 1, un piano di risanamento con le modalita' e i tempi degli interventi da realizzare. 3. Il piano di risanamento e' approvato dalla Regione acquisito il parere del comune interessato per la coerenza con le previsioni urbanistiche e dell'agenzia regionale protezione ambiente per la Campania (A.R.P.A.C.). Gli interventi contenuti nel piano possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, le imprese distributrici di energia elettrica per le reti di tensione superiore a 150 mila volt attivano la procedura di risanamento con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993.