Art. 3.
               Competenze amministrative della Regione
    1. Sono di competenza della Regione:
      a) l'adozione  del  piano regionale triennale di intervento per
la  bonifica  dall'inquinamento acustico, di seguito denominato piano
regionale, sulla base delle proposte delle province e la definizione,
in  base  alle  disponibilita'  finanziarie,  delle  priorita'  degli
interventi di bonifica;
      b) l'adozione  dei  piani pluriennali per il contenimento delle
emissioni  sonore  prodotte  per  lo  svolgimento di servizi pubblici
essenziali,  quali  linee  ferroviarie,  metropolitane,  autostrade e
strade statali e regionali;
      c) la  tenuta  dell'elenco  regionale  dei  tecnici  competenti
previsti dall'Art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995;
      d) la  vigilanza  sull'attuazione,  da  parte dei comuni, della
classificazione   in   zone   acustiche  del  territorio  comunale  e
l'irrogazione della sanzione prevista dall'Art. 22, comma 3;
      e) l'emanazione  di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti,  con
efficacia   estesa   alla  Regione  o  a  parte  del  suo  territorio
comprendente  piu'  province,  per il ricorso temporaneo, qualora sia
richiesto  da eccezionali ed agenti necessita' di tutela della salute
pubblica  o  dell'ambiente,  a  speciali  forme  di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di
determinate attivita'.