Art. 3. Competenze amministrative della Regione 1. Sono di competenza della Regione: a) l'adozione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, di seguito denominato piano regionale, sulla base delle proposte delle province e la definizione, in base alle disponibilita' finanziarie, delle priorita' degli interventi di bonifica; b) l'adozione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali; c) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti previsti dall'Art. 2, comma 6, della legge n. 447/1995; d) la vigilanza sull'attuazione, da parte dei comuni, della classificazione in zone acustiche del territorio comunale e l'irrogazione della sanzione prevista dall'Art. 22, comma 3; e) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente piu' province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed agenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attivita'.