Art. 3. Modificazioni dell'Art. 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale" 1. All'Art. 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: "a) urbani; b) extraurbani;" b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del comune e quelli che collegano in modo diretto il centro urbano del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale."; c) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Sono servizi extraurbani quelli che collegano in modo continuativo due o piu' comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di provincia."