Art. 3.
Modificazioni  dell'Art. 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
      37 "Definizione dei servizi di trasporto pubblico locale"
    1. All'Art. 7 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) al  comma  1,  le  lettere  a)  e  b)  sono sostituite dalle
seguenti: "a) urbani; b) extraurbani;"
      b) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
        "2.  Sono servizi urbani quelli svolti nell'ambito urbano del
comune  e  quelli  che collegano in modo diretto il centro urbano del
comune  con  lo scalo ferroviario o con l'aeroporto, anche se situati
nei  comuni  limitrofi,  o  con  altre origini e destinazioni situate
nell'ambito del territorio comunale.";
      c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
        "3.  Sono  servizi  extraurbani  quelli che collegano in modo
continuativo  due  o piu' comuni, ovvero i comuni con il capoluogo di
provincia."