Art. 3.
    1.  Gli atti adottati dalla giunta regionale concernenti aiuti di
stato  e  regimi  di  concorrenza sono tempestivamente trasmessi alla
commissione europea dopo l'approvazione della relativa delibera.
    2.   Essi  devono  essere  corredati  dalle  schede  di  notifica
compilate dagli assessorati competenti.
    3.  Ai  suddetti  atti  viene  data  esecuzione solamente dopo la
comunicazione dell'esito positivo dell'esame comunitario.