Art. 3. 1. Gli atti adottati dalla giunta regionale concernenti aiuti di stato e regimi di concorrenza sono tempestivamente trasmessi alla commissione europea dopo l'approvazione della relativa delibera. 2. Essi devono essere corredati dalle schede di notifica compilate dagli assessorati competenti. 3. Ai suddetti atti viene data esecuzione solamente dopo la comunicazione dell'esito positivo dell'esame comunitario.