Art. 3.
                           Collaborazioni
    1.  Mediante  apposite  convenzioni,  l'organismo  pagatore  puo'
avvalersi  della  collaborazione dei centri autorizzati di assistenza
agricola  (CAA)  abilitati  ai  sensi  del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (requisiti minimi di
garanzia  e  di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati
di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni.
    2.  I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e
contributi  comunitari  agli  enti  competenti  per l'istruttoria sia
direttamente sia tramite i CAA.