Art. 3. Collaborazioni 1. Mediante apposite convenzioni, l'organismo pagatore puo' avvalersi della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) abilitati ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001 (requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola), e successive modifiche ed integrazioni. 2. I beneficiari possono presentare le domande di aiuti, premi e contributi comunitari agli enti competenti per l'istruttoria sia direttamente sia tramite i CAA.