Art. 3. Esercizio dell'attivita' 1. L'attivita' ricettiva a conduzione familiare "Bed and Breakfast" puo' essere svolta in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo ovvero in edifici con piu' unita' immobiliari ovvero in unita' residenziali rurali. 2. L'attivita' ricettiva a conduzione familiare "Bed and Breakfast" puo' essere esercitata: a) con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi; b) in non piu' di tre camere e sei posti letto nell'unita' abitativa ad uso residenziale. Qualora l'attivita' si svolga in piu' di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici. 3. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e bevande per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per la prima colazione avviene con l'utilizzo di alimenti preconfezionati e non manipolati. In caso di somministrazione di prodotti non preconfezionati si fa obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati. 4. Il responsabile dell'attivita' e' la persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprieta' o di affitto. 5. L'esercizio dell'attivita' non comporta l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge n. 217/1983. 6. L'assessorato regionale al "turismo", in considerazione dei servizi forniti e delle caratteristiche dell'alloggio, classifichera' in categorie l'esercizio.