Art. 3. Tenuta dell'elenco 1. La struttura regionale competente in materia di formazione verifica annualmente il mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale, secondo modalita' determinate con provvedimento della giunta regionale. 2. In caso di accertato venir meno dei requisiti richiesti, ovvero dell'accertata non veridicita' della documentazione sui risultati dell'attivita' di formazione svolta, previa contestazione ai soggetti interessati, l'iscrizione nell'elenco e' revocata con decreto del dirigente della struttura competente. 3. L'iscrizione nell'elenco regionale comporta l'obbligo di accettazione da parte degli iscritti di controlli finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale, da effettuare secondo criteri e modalita' deteiminati dalla giunta regionale. 4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 comporta la revoca dell'iscrizione.