Art. 3.
                         Tenuta dell'elenco
    1.  La  struttura  regionale  competente in materia di formazione
verifica  annualmente  il  mantenimento  dei  requisiti  da parte dei
soggetti    iscritti   nell'elenco   regionale,   secondo   modalita'
determinate con provvedimento della giunta regionale.
    2.  In  caso  di  accertato  venir  meno dei requisiti richiesti,
ovvero   dell'accertata  non  veridicita'  della  documentazione  sui
risultati  dell'attivita'  di formazione svolta, previa contestazione
ai  soggetti  interessati,  l'iscrizione  nell'elenco e' revocata con
decreto del dirigente della struttura competente.
    3.  L'iscrizione  nell'elenco  regionale  comporta  l'obbligo  di
accettazione  da  parte  degli  iscritti  di controlli finalizzati ad
accertare  il  mantenimento  dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco  regionale,  da  effettuare  secondo  criteri e modalita'
deteiminati dalla giunta regionale.
    4.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui  al comma 3 comporta la
revoca dell'iscrizione.