Art. 3.
            Nomina e composizione del comitato regionale
                   dei consumatori e degli utenti
    1.  Il  comitato  regionale  dei  consumatori  e  degli utenti e'
composto:
      a) dall'assessore  regionale  al ramo o da suo delegato, che lo
presiede;
      b) da  un  rappresentante  per  ciascuna delle associazioni dei
consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'art. 4;
      c) da  un  rappresentante dell'unione regionale delle Camere di
commercio.
    2.  Il  comitato  e'  costituito con decreto del presidente della
giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura.
    3.  L'attivita'  del  comitato,  entro  tre  mesi dall'entrata in
vigore  della  presente legge, e' disciplinata con atto regolamentare
regionale.
    4.  La  funzione  di  segretario  del  comitato  e'  svolta da un
funzionano   regionale   del  settore  promozione  e  sviluppo  delle
attivita'    commerciali    della    giunta    regionale,   designato
dall'assessore  al  ramo  e  nominato  con  apposito  atto  di giunta
regionale.