Art. 3. Nomina e composizione del comitato regionale dei consumatori e degli utenti 1. Il comitato regionale dei consumatori e degli utenti e' composto: a) dall'assessore regionale al ramo o da suo delegato, che lo presiede; b) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'art. 4; c) da un rappresentante dell'unione regionale delle Camere di commercio. 2. Il comitato e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. 3. L'attivita' del comitato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' disciplinata con atto regolamentare regionale. 4. La funzione di segretario del comitato e' svolta da un funzionano regionale del settore promozione e sviluppo delle attivita' commerciali della giunta regionale, designato dall'assessore al ramo e nominato con apposito atto di giunta regionale.