Art. 3. 1. Agli ex presidenti di consiglio e giunta regionale rieletti e' riconosciuta una sede adeguata e tutti i necessari ausili per il ruolo istituzionale svolto. 2. Agli adempimenti consequenziali a quanto previsto nel comma 1 si provvede con apposito regolamento adottato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale. 3. Al personale assegnato, nella presente legislatura, dall'ufficio di presidenza agli ex presidenti di consiglio e giunta regionale, rieletti nel consiglio regionale e che non hanno altri incarichi istituzionali, e' riconosciuto lo stesso trattamento del personale in servizio presso le strutture di cui alla legge regionale n. 15/1989, art. 14.