Art. 3.
            Comitato regionale per la tutela dei diritti
                   dei consumatori e degli utenti
    1.  E'  istituito  presso la Regione il comitato regionale per la
tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
    2. Il comitato e' composto da:
      a) il  presidente  della giunta regionale o un assessore a cio'
delegato con funzioni di presidente;
      b) il   dirigente  della  struttura  regionale  competente  con
funzioni di vice presidente;
      c) un  rappresentante  designato da ciascuna delle associazioni
dei  consumatori  e  degli utenti iscritte nell'elenco regionale e in
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1;
      d) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
      e) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
      f) un rappresentante designato dall'URPL;
      g) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale.
    3.  Per  ciascuno  dei componenti di cui alle lettere c), d), e),
f), g) e' nominato un supplente.
    4.  Il  comitato  e'  costituito con decreto del presidente della
giunta regionale.
    5.  Le  designazioni  devono pervenire alla Regione Liguria entro
trenta  giorni dalla richiesta e, trascorso tale termine, il comitato
e' nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di
almeno   la   meta'   piu'   uno  dei  componenti,  salvo  successive
integrazioni.
    6.  Il  comitato  ha durata fino al novantesimo giorno successivo
all'insediamento  della  nuova giunta regionale a seguito del rinnovo
del consiglio regionale.
    7.  Ai componenti del comitato ed agli esperti di cui all'art. 5,
comma  4,  spetta  il  rimborso  delle  spese secondo le misure e nei
limiti stabiliti dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.