Art. 3.
             Specificazioni per la definizione di bosco
    1.  Ai  fini  della  definizione di bosco di cui all'Art. 5 della
legge  regionale n. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni
e parametri tecnici:
      a) per  la  verifica  del limite di copertura arborea forestale
del  venti  per  cento  stabilito  all'Art. 5, comma 1, si applica la
procedura di cui all'allegato A al presente regolamento;
      b) ai  fini  della  verifica  della  superficie  del  bosco  la
continuita'  non si intende interrotta se il bosco e' attraversato da
infrastrutture,  come  piste  e  strade  con carreggiata di larghezza
media inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce
coperte  da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti
metri.
    2.  Le  fasce  di  cui al comma 1 lettera b) non sono considerate
bosco.