Art. 3. Specificazioni per la definizione di bosco 1. Ai fini della definizione di bosco di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni e parametri tecnici: a) per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento stabilito all'Art. 5, comma 1, si applica la procedura di cui all'allegato A al presente regolamento; b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuita' non si intende interrotta se il bosco e' attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri. 2. Le fasce di cui al comma 1 lettera b) non sono considerate bosco.