Art. 3.
                       Modalita' di intervento
    1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'Art. 9,
coordina,  promuove  e  sostiene  le  iniziative assunte dai soggetti
pubblici  e  privati  di  cui  all'Art.  11  operanti  sul territorio
regionale.
    2.  La  Regione  promuove  iniziative e puo' partecipare a quelle
attivate da altre regioni italiane.
    3.  La  Regione,  per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui
all'Art.  1  e  per regolamentare le iniziative di cooperazione con i
paesi  cooperanti  e  con quelli non appartenenti all'Unione Europea,
puo' sottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel
rispetto della normativa statale.