Art. 3.
                  Funzioni delle aziende sanitarie
    1.  Le  aziende  unita'  sanitarie  locali, nella materia oggetto
della presente legge, esercitano:
      a) la  tutela  sanitaria delle attivita' sportive, comprendenti
prestazioni  di  primo  e  secondo livello e prestazioni integrative,
secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;
      b) gli  interventi  di educazione sanitaria indirizzati in modo
particolare  alla  promozione  dello  sport  e alla diffusione di una
cultura  che  attribuisca alla pratica regolare dell'attivita' fisica
un  ruolo  essenziale  nell'adozione  di  stili  di  vita sani e alla
prevenzione del fenomeno doping;
      c) la  vigilanza  nei  riguardi  degli  ambulatori  privati che
operano nel campo della medicina sportiva;
      d) la   vigilanza   sul  corretto  rilascio  e  utilizzo  delle
certificazioni di idoneita' allo sport agonistico e non agonistico;
      e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.
    2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:
      a) educazione   alla   salute,   relativa  all'esercizio  delle
attivita' sportive agonistiche e non, e motorie;
      b) esame delle condizioni di rischio di ogni attivita' sportiva
o  motoria  e  valutazione  degli effetti prodotti sui praticanti con
azioni di orientamento;
      c) vaccinazioni   antitetaniche   per   lo   svolgimento  delle
attivita'   sportive  previste  dalla  legge  5 marzo  1963,  n.  292
(Vaccinazione  antitetanica  obbligatoria)  come da ultimo modificata
dalla legge 27 aprile 1981, n. 166;
    3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:
      a) accertamenti  iniziali, periodici e di controllo finalizzati
al  rilascio  delle  certificazioni di idoneita' specifica per coloro
che praticano attivita' sportive agonistiche in forma dilettantistica
o professionistica;
      b) interventi  tecnici  e  di  consulenza, nonche' accertamenti
sanitari   richiesti  dai  medici  e  pediatri  per  il  rilascio  di
certificazione di idoneita' allo sport non agonistico;
      c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'art. 8.
    4. Le prestazioni integrative sono:
      a) attivita'  integrative  di  supporto  nei  casi  in  cui  si
richiedano  indagini  funzionali e sussidi strumentali di particolare
complessita';
      b) attivita' di terapia e di riabilitazione per danni derivanti
dalla pratica sportiva;
      c) accertamenti   diagnostici   e  interventi  di  sostegno  in
relazione  a  problemi  fisici  e psichici derivanti dalla pratica di
attivita' sportive;
      d) valutazione  funzionale  di categorie a rischio per le quali
una  regolare  attivita'  sportiva  puo'  contribuire ad integrare un
piano   terapeutico,   da   effettuare   in  collaborazione  con  gli
specialisti di settore;
      e) valutazione  funzionale  dei praticanti attivita' sportive e
consulenze integrative sui programmi di allenamento;
      f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle
scuole   e   negli   ambienti  sportivi  in  conformita'  alla  legge
14 dicembre  2000,  n.  376  (disciplina della tutela sanitaria delle
attivita'  sportive  e  della  lotta contro il doping) e studio degli
effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;
      g) accertamenti  sanitari richiesti dalla commissione regionale
d'appello di cui all'art. 9;
      h) attivita'  didattiche e di ricerca scientifica in materia di
medicina dello sport.
    5.  Le  prestazioni  di  cui  ai  commi 3 e 4, fatto salvo quanto
previsto  dall'art.  8  per  i  controlli antidoping, sono erogate da
apposite  articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario
regionale, secondo quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale
n. 22/2000.
    6. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano gli interventi e
le  prestazioni  di  cui  ai  commi  3  e  4  ai  soggetti  disabili,
riconoscendo  lo  sport  come  mezzo  privilegiato  di educazione, di
rieducazione,  di  valorizzazione  del tempo libero e di integrazione
sociale.
    7.  Le  aziende  ospedaliere  di  cui  all'art.  10  della  legge
regionale  n.  22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all'art.
4, commi 3 e 4, secondo le modalita' previste da apposite convenzioni
da stipularsi con le aziende unita' sanitarie locali.