Art. 3. Funzioni delle aziende sanitarie 1. Le aziende unita' sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano: a) la tutela sanitaria delle attivita' sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4; b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attivita' fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping; c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva; d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneita' allo sport agonistico e non agonistico; e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi. 2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da: a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attivita' sportive agonistiche e non, e motorie; b) esame delle condizioni di rischio di ogni attivita' sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento; c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attivita' sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166; 3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da: a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneita' specifica per coloro che praticano attivita' sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica; b) interventi tecnici e di consulenza, nonche' accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneita' allo sport non agonistico; c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall'art. 8. 4. Le prestazioni integrative sono: a) attivita' integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessita'; b) attivita' di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva; c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attivita' sportive; d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attivita' sportiva puo' contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore; e) valutazione funzionale dei praticanti attivita' sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento; f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformita' alla legge 14 dicembre 2000, n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport; g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'art. 9; h) attivita' didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport. 5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 22/2000. 6. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale. 7. Le aziende ospedaliere di cui all'art. 10 della legge regionale n. 22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4, secondo le modalita' previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende unita' sanitarie locali.