Art. 3. Z o n e A 1. La provincia definisce tempi e modalita' di esercizio e di concessione delle zone A. 2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare prove cinofile nelle zone A la delegazione provinciale ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana) e le societa' specializzate riconosciute dall'ENCI. 3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell'ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI. 4. Nelle zone A e' vietate lo sparo.