Art. 3.
                              Z o n e A
    1.  La  provincia  definisce  tempi e modalita' di esercizio e di
concessione delle zone A.
    2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell'autorizzazione
ad  esercitare prove cinofile nelle zone A la delegazione provinciale
ENCI  (Ente nazionale cinofilia italiana) e le societa' specializzate
riconosciute dall'ENCI.
    3.  Possono  anche  avanzare  richiesta le associazioni venatorie
riconosciute   a   livello   nazionale   organizzate  sul  territorio
provinciale,   limitatamente   alle  prove  relative  alle  selezioni
provinciali,   regionali  e  nazionali,  nell'ambito  dei  campionati
italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell'ENCI.
    4. Nelle zone A e' vietate lo sparo.