Art. 3. Regolamento di attuazione 1. In attuazione delle finalita' di cui all'Art. 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da sottoporre a parere della commissione consiliare competente, sono definiti: a) le linee guida, anche temporali, alle quali i comuni devono attenersi per la predisposizione e l'aggiornamento, ai sensi dell'Art. 4, del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti; b) i modelli di domanda e la documentazione di cui agli articoli 5, 6 e 7; c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all'Art. 9, comma 2, lettera b); d) le forme di trasparenza e di partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi, nella redazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti e nella sua applicazione.