Art. 3.
                      Regolamento di attuazione
    1.  In  attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'Art.  1, entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, con
regolamento  da  sottoporre  a  parere  della  commissione consiliare
competente, sono definiti:
      a) le  linee guida, anche temporali, alle quali i comuni devono
attenersi   per   la  predisposizione  e  l'aggiornamento,  ai  sensi
dell'Art.  4,  del  Piano  comunale  di settore per la localizzazione
degli impianti;
      b) i  modelli  di  domanda  e  la  documentazione  di  cui agli
articoli 5, 6 e 7;
      c) le procedure per le azioni di risanamento di cui all'Art. 9,
comma 2, lettera b);
      d) le  forme  di  trasparenza  e  di partecipazione di soggetti
pubblici e privati, nonche' dei portatori di interessi diffusi, nella
redazione  del  Piano comunale di settore per la localizzazione degli
impianti e nella sua applicazione.