Art. 3.
                       Impugnativa del Governo
    1.  Il  presidente del consiglio regionale, entro quindici giorni
dalla  notifica  alla  Regione,  dispone la pubblicazione dell'avviso
dell'avvenuta  presentazione del ricorso del Governo della Repubblica
volto  a  promuovere  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
avverso la deliberazione statutaria.
    2.  La pubblicazione dell'avviso sospende il termine di tre mesi,
previsto dall'Art. 1, comma 3, che riprende a decorrere dalla data di
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della decisione assunta dalla
Corte   costituzionale.   Durante  il  periodo  di  sospensione  ogni
attivita'  preordinata  allo svolgimento del referendum statutario e'
preclusa.
    3.  Nel  caso in cui la Corte costituzionale respinga il ricorso,
le   operazioni   referendarie  eventualmente  compiute  prima  della
sospensione  del  termine  conservano  efficacia;  al  contrario tali
operazioni    perdono    efficacia    qualora    venga    pronunciata
l'illegittimita'  totale  della deliberazione statutaria ovvero venga
pronunciata  l'illegittimita'  parziale  della  medesima  e  le parti
dichiarate  incostituzionali coincidano con l'oggetto della richiesta
referendaria.