Art. 3.
    1.  Per  ottenere  l'iscrizione  all'albo  i  richiedenti  devono
presentare istanza al ramo dell'Amministrazione regionale competente,
corredandola con i seguenti documenti e certificati:
      a) attestazione  di  iscrizione  alla  S.O.A.  ovvero, nei casi
previsti  dall'Art.  2,  lettera  a),  certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria, anigianato ed agricoltura, contenente
l'indicazione  dell'attivita'  specifica  dell'impresa  e,  nei  casi
previsti  dall'Art.  2,  lettera b),  certificato  di  iscrizione nel
registro  prefettizio  delle cooperative; nei casi previsti dall'Art.
2,  lettera c), certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante,
attestante   che  l'importo  dei  lavori  eseguiti  direttamente  nel
quinquennio  antecedente  la  data  di  iscrizione  all'albo  non sia
inferiore all'importo di Euro 150.000 ridotti del 50%;
      b) dichiarazione,  resa  ai  sensi  della legislazione vigente,
sull'inesistenza  delle situazioni contemplate dall'Art. 75, comma 1,
lettere  a),  d),  e), f), g) ed h), del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'Art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
    2.  L'Amministrazione,  prima  di  consentire  l'iscrizione, deve
acquisire  la  comunicazione  e/o  certificazione  di  cui al decreto
legislativo  8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni. Entro
trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica
all'interessato  il  nominativo  del  responsabile  del procedimento.
L'Amministrazione  regionale  emana  il  provvedimento  di iscrizione
all'albo entro il 31 dicembre di ogni anno.
    3.  Ai  sensi  dell'Art.  46  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,  l'iscrizione  in  albi,  registri  o elenchi tenuti da
pubbliche  amministrazioni  puo'  essere comprovata con dichiarazioni
sottoscritte   dall'interessato  e  prodotte  in  sostituzione  delle
normali  certificazioni. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione
regionale   di   verificare  la  veridicita'  ed  autenticita'  della
documentazione prodotta, a termine dell'Art. 41 dello stesso decreto.