Art. 3.
                      Cause di incompatibilita'
    1 . Non possono ricoprire la carica di presidente o di componente
della giunta regionale, nonche' di consigliere regionale:
      a) l'amministratore o il dirigente competente di rappresentanza
di  ente  o societa' che ricevano dalla Regione, in via continuativa,
una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
      b) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o
impiegato della Regione ovvero di ente o societa' da essa dipendenti,
e'  stato  dichiarato  responsabile  verso  l'ente o la societa', con
sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
      c) i  titolari,  gli  amministratori e i dirigenti di imprese e
societa'  private  sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e
con  garanzia  di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi
sussidi  non  sono  concessi  in  forza  di  una legge generale della
Regione;
      d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate
con  la  Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure
per  concessioni  o autorizzazioni amministrative di notevole entita'
economica,   che   importano   l'obbligo  di  adempimenti  specifici,
l'osservanza  di norme generali o particolari protettive del pubblico
interesse,   alle   quali   la   concessione  o  l'autorizzazione  e'
sottoposta.
    2.  La  carica  di  componente  della giunta regionale e altresi'
incompatibile  con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate
dall'Art.  2  quali  ragioni  di  ineleggibilita'  a presidente della
giunta e a consigliere regionale.
    3.   La  carica  di  presidente  e  di  componente  della  giunta
regionale,   nonche'   la   carica   di  consigliere  regionale  sono
incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del
Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro, di giudice della
Corte dei conti, di componente di altro consiglio o giunta regionale,
di  membro  del  Parlamento  europeo, di presidente e di assessore di
giunta  provinciale  di  altra  regione,  nonche'  di  sindaco  e  di
assessore di comuni di altre regioni; sono altresi' incompatibili con
le  predette  cariche  gli  assessori  comunali nonche' i sindaci dei
comuni fino a cinquemila abitanti.
    4.  Non  possono far parte della giunta regionale il coniuge, gli
ascendenti,  i  discendenti,  i parenti ed affini fino al terzo grado
del  Presidente  e  dei componenti della giunta regionale; gli stessi
non possono essere nominati rappresentanti della Regione.