Art. 3. Cause di incompatibilita' 1 . Non possono ricoprire la carica di presidente o di componente della giunta regionale, nonche' di consigliere regionale: a) l'amministratore o il dirigente competente di rappresentanza di ente o societa' che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; b) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o societa' da essa dipendenti, e' stato dichiarato responsabile verso l'ente o la societa', con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito; c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e societa' private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione; d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entita' economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione e' sottoposta. 2. La carica di componente della giunta regionale e altresi' incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'Art. 2 quali ragioni di ineleggibilita' a presidente della giunta e a consigliere regionale. 3. La carica di presidente e di componente della giunta regionale, nonche' la carica di consigliere regionale sono incompatibili con quella di membro di una delle Camere, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di giudice della Corte dei conti, di componente di altro consiglio o giunta regionale, di membro del Parlamento europeo, di presidente e di assessore di giunta provinciale di altra regione, nonche' di sindaco e di assessore di comuni di altre regioni; sono altresi' incompatibili con le predette cariche gli assessori comunali nonche' i sindaci dei comuni fino a cinquemila abitanti. 4. Non possono far parte della giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.