Art. 3. Cause ostative alla sanatoria edilizia 1. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269/2003 e successive modifiche, dall'Art. 32 della legge n. 47/1985, come da ultimo modificato dall'Art. 32, comma 43, del citato decreto-legge n. 269/2003, nonche' dall'Art. 33 della legge n. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: a) le opere di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), realizzate su aree appartenenti al demanio dello Stato, della Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree di proprieta' dei suddetti enti; b) le opere di cui all'Art. 2, comma 1, realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, anche se realizzate prima dell'apposizione del vincolo; c) il cambio di destinazione ad uso non residenziale che interessi una superficie originariamente destinata a parcheggio anche pertinenziale, realizzato anche ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno l959, n. 393), qualora non sia dimostrato il reperimento della medesima quantita' di superficie da destinare a parcheggio.