Art. 3.
               Cause ostative alla sanatoria edilizia
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'Art. 32, comma 27, del
decreto-legge  n. 269/2003 e successive modifiche, dall'Art. 32 della
legge  n.  47/1985, come da ultimo modificato dall'Art. 32, comma 43,
del  citato  decreto-legge  n.  269/2003,  nonche' dall'Art. 33 della
legge n. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria:
        a) le  opere  di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a), b), c),
d)  ed  e),  realizzate  su aree appartenenti al demanio dello Stato,
della  Regione e degli enti locali ovvero realizzate da terzi su aree
di proprieta' dei suddetti enti;
      b) le  opere di cui all'Art. 2, comma 1, realizzate su immobili
soggetti  a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela  dei  parchi  e  delle  aree  protette  nazionali, regionali e
provinciali,   dei   monumenti   naturali,  dei  siti  di  importanza
comunitaria  e  delle zone a protezione speciale, anche se realizzate
prima dell'apposizione del vincolo;
      c) il  cambio  di  destinazione  ad  uso  non  residenziale che
interessi una superficie originariamente destinata a parcheggio anche
pertinenziale,  realizzato  anche ai sensi della legge 24 marzo 1989,
n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per
le  aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune
norme  del  testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno l959,
n.  393),  qualora  non  sia dimostrato il reperimento della medesima
quantita' di superficie da destinare a parcheggio.