Art. 3. Commissione regionale per la radioprotezione 1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di sanita', e' istituita la commissione regionale per la radioprotezione, di seguito denominata commissione, con i seguenti compiti: a) esprimere il parere alle aziende U.S.L. in ordine al rilascio del nullaosta preventivo di cui all'Art. 2; b) assicurare alle aziende U.S.L. il supporto tecnico-scientifico per la definizione delle prescrizioni per l'esercizio delle attivita' comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico e per affrontare le pioblematiche relative alla protezione della popolazione e dei lavoratori dai rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti, anche in ordine alle conseguenze di eventuali incidenti; c) assicurare alla Regione il supporto tecnico-scientifico ai fini dell'espressione del parere previsto dal'Art. 28 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di categoria A, in conformita' a quanto previsto dall'Art. 10 della presente legge; d) esprimere il parere ai fini del rilascio, da parte del prefetto, del nullaosta preventivo di categoria B, per attivita' comportanti esposizioni diverse da quelle a scopo medico, ai sensi dell'Art. 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche. 2. La commissione e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, resta in carica tre anni e adotta un regolamento per il proprio funzionamento, di cui trasmette copia alla Regione e alle aziende U.S.L. La commissione e' composta da: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia, con funzioni di presidente; b) un direttore di dipartimento di prevenzione di azienda U.S.L., designato dalla giunta regionale; o) un fisico o un ingegnere o un chimico in rappresentanza dell'agenzia regionale per la protezione ambientale; d) sei esperti, di cui tre designati dall'assessore alla sanita' e tre designati dall'assessore all'ambiente in modo da assicurare la presenza di: 1) due fisici specialisti in fisica sanitaria in possesso dell'abilitazione di esperto qualificato di cui all'Art. 78, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche; 2) due medici specialisti in medicina nucleare o in radioterapia o in radiodiagnostica; 3) due medici specialisti in medicina del lavoro iscritti nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'Art. 88 del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche. 3. La commissione e' integrata, di volta in volta, in relazione ai casi da trattare con: a) il rappresentante della direzione provinciale del lavoro e il rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco, territorialmente competenti, designati ai sensi dell'Art. 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche; b) il direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. territorialmente competente. 4. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sanita'. 5. Ai componenti della commissione di cui ai commi 2, lettera d) e 3, lettera a), del presente articolo, spetta un compenso, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, determinato ai sensi dell'Art. 387 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1. Al segretario della commissione spetta un compenso, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, determinato in misura pari all'ottanta per cento di quello spettante ai suddetti componenti.