Art. 3.
            Commissione regionale per la radioprotezione
    1.  Presso  l'assessorato  regionale  competente  in  materia  di
sanita',    e'    istituita   la   commissione   regionale   per   la
radioprotezione,  di  seguito  denominata commissione, con i seguenti
compiti:
      a) esprimere  il  parere  alle  aziende  U.S.L.  in  ordine  al
rilascio del nullaosta preventivo di cui all'Art. 2;
      b) assicurare     alle     aziende     U.S.L.    il    supporto
tecnico-scientifico   per   la  definizione  delle  prescrizioni  per
l'esercizio  delle  attivita'  comportanti  l'impiego  di  radiazioni
ionizzanti  a scopo medico e per affrontare le pioblematiche relative
alla  protezione  della  popolazione  e  dei lavoratori dai rischi da
esposizione   alle   radiazioni  ionizzanti,  anche  in  ordine  alle
conseguenze di eventuali incidenti;
      c) assicurare  alla  Regione il supporto tecnico-scientifico ai
fini  dell'espressione  del  parere  previsto dal'Art. 28 del decreto
legislativo  n.  230/1995  e successive modifiche per il rilascio del
nullaosta   all'impiego   di   sorgenti   di   radiazioni  ionizzanti
classificato  di  categoria  A,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'Art. 10 della presente legge;
      d) esprimere  il  parere  ai  fini  del  rilascio, da parte del
prefetto,  del  nullaosta  preventivo  di  categoria B, per attivita'
comportanti  esposizioni  diverse  da quelle a scopo medico, ai sensi
dell'Art.  29,  comma 2,  secondo periodo, del decreto legislativo n.
230/1995 e successive modifiche.
    2.  La commissione e' costituita con decreto del presidente della
giunta  regionale,  resta  in carica tre anni e adotta un regolamento
per  il  proprio funzionamento, di cui trasmette copia alla Regione e
alle aziende U.S.L. La commissione e' composta da:
      a) il   dirigente   della  struttura  regionale  competente  in
materia, con funzioni di presidente;
      b) un  direttore  di  dipartimento  di  prevenzione  di azienda
U.S.L., designato dalla giunta regionale;
      o) un  fisico  o  un  ingegnere  o un chimico in rappresentanza
dell'agenzia regionale per la protezione ambientale;
      d) sei  esperti,  di  cui  tre  designati  dall'assessore  alla
sanita'  e  tre  designati  dall'assessore  all'ambiente  in  modo da
assicurare la presenza di:
        1)  due  fisici  specialisti  in fisica sanitaria in possesso
dell'abilitazione di esperto qualificato di cui all'Art. 78, comma 1,
lettera c),   del   decreto  legislativo  n.  230/1995  e  successive
modifiche;
        2)   due   medici  specialisti  in  medicina  nucleare  o  in
radioterapia o in radiodiagnostica;
        3)  due  medici  specialisti  in medicina del lavoro iscritti
nell'elenco  dei  medici  autorizzati  di cui all'Art. 88 del decreto
legislativo n. 230/1995 e successive modifiche.
    3.  La  commissione e' integrata, di volta in volta, in relazione
ai casi da trattare con:
      a) il  rappresentante  della direzione provinciale del lavoro e
il  rappresentante  del  comando  provinciale  dei  vigili del fuoco,
territorialmente   competenti,  designati  ai  sensi  dell'Art.  107,
comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.  616  (Attuazione  della  delega  di  cui  all'Art.  1 della legge
22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche;
      b) il  direttore  del  dipartimento di prevenzione dell'azienda
U.S.L. territorialmente competente.
    4.  Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario  della  struttura  regionale  competente  in  materia  di
sanita'.
    5.  Ai componenti della commissione di cui ai commi 2, lettera d)
e  3, lettera a), del presente articolo, spetta un compenso, per ogni
giornata di partecipazione alle relative sedute, determinato ai sensi
dell'Art.  387  del  regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1. Al
segretario della commissione spetta un compenso, per ogni giornata di
partecipazione  alle  relative  sedute,  determinato  in  misura pari
all'ottanta per cento di quello spettante ai suddetti componenti.