Art. 3. Interventi e loro destinatari 1. Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalita' degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso: a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato; b) il sostegno ai servizi per il diritto allo studio, in primo luogo attraverso le strutture di proprieta' o nella disponibilita' delle universita', delle istituzioni dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, purche' rispondenti ai requisiti di qualita' di cui all'Art. 4; c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza e a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria, AFAM e formazione per mediatori linguistici, tramite esperienze di studio o di stage all'estero; d) la diffusione delle informazioni relative all'ingresso nel sistema delle universita', dell'AFAM e delle scuole superiori per mediatori linguistici, alle sue caratteristiche e ai possibili sbocchi professionali, in accordo con le universita', con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici, e fatte comunque salve le loro autonome iniziative. 2. Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le universita', con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle universita' aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell'AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia. 4. Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle universita' lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le universita' e le regioni interessate.