Art. 3.
                    Oneri a carico della Regione

    1.  La giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli
stanziamenti  di  bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata
al  finanziamento  del  servizio  di  soccorso  sulle piste di sci di
fondo,  nonche'  la  sua  ripartizione  fra  i  gestori  delle  piste
interessati,  in  relazione  alla  lunghezza delle piste regolarmente
classificate  ai  sensi  dell'Art.  3  della legge regionale 17 marzo
1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci).
    2.  Per  l'attuazione  di  quanto  disposto al comma 1, i gestori
delle  piste  di sci di fondo sono tenuti a presentare alla struttura
regionale   competente   in   materia  di  piste  di  sci,  entro  il
30 settembre  di  ogni  anno, apposita domanda corredata di un elenco
delle  piste  di  cui  il gestore preveda, in presenza di sufficienti
condizioni  di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il
funzionamento per almeno trenta giorni durante la successiva stagione
invernale.