Art. 3.
               Responsabilita' e doveri del detentore
    1,  Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statali
in materia di protezione e di benessere degli animali, nonche' quanto
previsto  all'Art.  7  della  legge  regionale  n.  7/2005,  chiunque
possieda  o  detenga  animali  da compagnia, a qualunque titolo ed in
qualunque  circostanza,  e'  responsabile  della loro salute del loro
benessere, ed e' pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed
attenzioni,  tenendo  conto  dei  bisogni  fisiologici  ed  etologici
secondo l'eta', il sesso la specie e la razza.
    2.  Agli  animali da compagnia custoditi a qualunque titolo ed in
qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare:
      a) condizioni  igieniche  ed ambientali tali da non recare loro
nocumento,  assicurando  la  regolare  pulizia  degli spazi di dimora
degli animali;
      b) cibo   ed  acqua  sufficiente  per  quantita',  per  apporto
equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;
      c) idonea   illuminazione   e   ventilazione   negli   ambienti
confinati;
      d) un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
      e) in  caso  di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo
dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;
      f) le  necessarie  cure  sanitarie  ed  un  adeguato livello di
benessere fisico ed etologico:
      g) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.
    La  catena,  ove  necessaria,  deve avere una lunghezza di almeno
cinque  metri  se  fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con
anello  di  scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno
cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo
da non procurare piaghe o sofferenze.
    3.  Chiunque  adibisca  alla riproduzione un animale da compagnia
deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali
del  proprio  animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute
ed  il  benessere  della progenitura o dell'animale femmina gravida o
allattante.
    4. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da:
      a) non provocare danni all'ambiente ed alla fauna;
      b) non alterare le condizioni igieniche della collettivita';
      c) garantire la tutela da aggressioni e, comunque, non arrecare
danni o disturbi a terzi.
    5.  I  mezzi  e  le gabbie per il trasporto devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie o lesioni, e consentire altresi'
l'ispezione  e  la  cura  degli stessi; la ventilazione e la cubatura
d'aria  devono  essere  adeguate alle condizioni di trasporto ed alle
caratteristiche della specie degli animali trasportati.
    6.  E'  fatto  divieto  assoluto del collare elettrico o di altro
analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase
di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.