Art. 3.
Responsabilita' e doveri del detentore
1, Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statali
in materia di protezione e di benessere degli animali, nonche' quanto
previsto all'Art. 7 della legge regionale n. 7/2005, chiunque
possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in
qualunque circostanza, e' responsabile della loro salute del loro
benessere, ed e' pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed
attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici
secondo l'eta', il sesso la specie e la razza.
2. Agli animali da compagnia custoditi a qualunque titolo ed in
qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare:
a) condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare loro
nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora
degli animali;
b) cibo ed acqua sufficiente per quantita', per apporto
equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;
c) idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti
confinati;
d) un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
e) in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo
dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;
f) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di
benessere fisico ed etologico:
g) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.
La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno
cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con
anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno
cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo
da non procurare piaghe o sofferenze.
3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia
deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali
del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute
ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o
allattante.
4. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da:
a) non provocare danni all'ambiente ed alla fauna;
b) non alterare le condizioni igieniche della collettivita';
c) garantire la tutela da aggressioni e, comunque, non arrecare
danni o disturbi a terzi.
5. I mezzi e le gabbie per il trasporto devono essere tali da
proteggere gli animali da intemperie o lesioni, e consentire altresi'
l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura
d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle
caratteristiche della specie degli animali trasportati.
6. E' fatto divieto assoluto del collare elettrico o di altro
analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase
di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.