Art. 3. Responsabilita' e doveri del detentore 1, Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statali in materia di protezione e di benessere degli animali, nonche' quanto previsto all'Art. 7 della legge regionale n. 7/2005, chiunque possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, e' responsabile della loro salute del loro benessere, ed e' pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'eta', il sesso la specie e la razza. 2. Agli animali da compagnia custoditi a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare: a) condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare loro nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali; b) cibo ed acqua sufficiente per quantita', per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata; c) idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati; d) un'adeguata possibilita' di esercizio fisico; e) in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme; f) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico: g) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze. 3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante. 4. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da: a) non provocare danni all'ambiente ed alla fauna; b) non alterare le condizioni igieniche della collettivita'; c) garantire la tutela da aggressioni e, comunque, non arrecare danni o disturbi a terzi. 5. I mezzi e le gabbie per il trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, e consentire altresi' l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle caratteristiche della specie degli animali trasportati. 6. E' fatto divieto assoluto del collare elettrico o di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.