Art. 3. Modalita' del prelievo in deroga dello storno 1. Per la tutela delle produzioni agricole, e' consentito il prelievo della specie storno, con i mezzi di cui all'Art. 31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana. 2. E' ammesso il prelievo di venti esemplari al giorno con un massimo di cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria. 3. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale negli appositi spazi presenti in ogni pagina. 4. Gli storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come richiami per gli abbattimenti.