Art. 3.
                       Tipologie dei benefici
    1. I benefici della presente legge consistono in:
      a) attribuzione  di  titoli  di  precedenza  nell'ambito  delle
procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;
      b) borse  di  studio  per  ogni  anno  di  scuola  elementare e
secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;
      c) contributi  a compensazione, nel limite del 50 per cento, di
quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;
      d) agevolazioni   per   l'uso   dei   trasporti  di  competenza
regionale;
      e) benefici per l'acquisto della prima casa;
      f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di
imposta comunale sulla prima casa;
      g) ogni   altra   agevolazione,   anche   di   natura  fiscale,
individuata con il regolamento di cui all'Art. 4.
    2.  Per  coloro  che  hanno riportato una invalidita' permanente,
l'entita'   dei   benefici   puo'  essere  commisurata  al  grado  di
invalidita'.