Art. 3. Tipologie dei benefici 1. I benefici della presente legge consistono in: a) attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale; b) borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario; c) contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali; d) agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale; e) benefici per l'acquisto della prima casa; f) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta comunale sulla prima casa; g) ogni altra agevolazione, anche di natura fiscale, individuata con il regolamento di cui all'Art. 4. 2. Per coloro che hanno riportato una invalidita' permanente, l'entita' dei benefici puo' essere commisurata al grado di invalidita'.