Art. 3. Il Sistema provinciale della ricerca scientifica 1. La Provincia promuove attivita' nell'ambito della ricerca scientifica nonche' la creazione di una rete di cooperazione fra i soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare un Sistema provinciale della ricerca scientifica: a) in costante interazione con la comunita' scientifica nazionale e internazionale; b) per ampliare e approfondire le conoscenze scientifiche, nonche' per contribuire alla soluzione di problematiche sociali, economiche, culturali e scientifiche; c) per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualita' della vita, della salute e dello sviluppo economico; d) per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici; e) per contribuire alla veloce diffusione e utilizzo di risultati scientifici e di ricerca. 2. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti del Sistema provinciale della ricerca scientifica: a) le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati; b) gli enti funzionali e strumentali della Provincia che operano nel campo della ricerca; c) i soggetti del sistema dell'istruzione e della formazione professionale; d) le imprese nonche' altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di ricerca scientifica localizzate sul territorio provinciale.