Art. 3.
          Il Sistema provinciale della ricerca scientifica
    1.  La  Provincia  promuove  attivita'  nell'ambito della ricerca
scientifica  nonche'  la  creazione di una rete di cooperazione fra i
soggetti operanti nel settore della ricerca, allo scopo di realizzare
un Sistema provinciale della ricerca scientifica:
      a) in   costante   interazione  con  la  comunita'  scientifica
nazionale e internazionale;
      b) per  ampliare  e  approfondire  le  conoscenze scientifiche,
nonche'  per  contribuire  alla  soluzione  di problematiche sociali,
economiche, culturali e scientifiche;
      c) per mirare al mantenimento e al miglioramento della qualita'
della vita, della salute e dello sviluppo economico;
      d) per promuovere giovani ricercatori e ricercatrici;
      e)  per  contribuire  alla  veloce  diffusione  e  utilizzo  di
risultati scientifici e di ricerca.
    2.  Ai  fini  della  presente legge sono considerati soggetti del
Sistema provinciale della ricerca scientifica:
      a) le universita' e gli enti di ricerca pubblici e privati;
      b) gli  enti  funzionali  e  strumentali  della  Provincia  che
operano nel campo della ricerca;
      c) i  soggetti  del  sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
      d) le  imprese  nonche'  altri  soggetti pubblici e privati che
svolgono  attivita' di ricerca scientifica localizzate sul territorio
provinciale.