Art. 3. Modalita' di affidamento degli impianti 1. Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalita' di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri: a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica; b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialita', nonche' adeguata pubblicizzazione; c) individuazione della proposta piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell'impianto, quali: 1) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento; 2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto; 3) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto; 4) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o i ribasso su quelli eventualmente predeterminati dal l'ente pubblico, proprietario dell'impianto; 5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione; 6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attivita' sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione; 7) la qualita' della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani; 8) le modalita' organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonche' dei servizi di custodia pulizia e manutenzione dello stesso; 9) la qualita' e le modalita' organizzative di eventuali servizi complementari; 10) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalita' dell'impianto; 11) modalita' di gestione integrata tra diversi soggetti. 2. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c). 3. Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1. 4. Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui all'Art. 2, comma 3, sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 1.