Art. 3.
 Destinatari, condizioni e requisiti per la concessione del prestito
    1. Possono beneficiare del prestito i seguenti soggetti:
      a) giovani coppie;
      b) nuclei familiari con tre o piu' figli a carico;
      c) nuclei  familiari con aumento del carico familiare derivante
da parto gemellare o plurigemellare;
      d) nuclei familiari con figli disabili;
      e) gestanti e puerpere sole;
      f) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
    2.  Il  prestito  puo' essere concesso ai nuclei familiari o alle
persone che si trovano nelle seguenti condizioni:
      a) l'impossibilita'  di  accedere  al  credito  per mancanza di
garanzie  o  l'esclusione  dal diritto alla cessione del quinto dello
stipendio  o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla
posizione di lavoro;
      b) una condizione economica familiare annua espressa in reddito
equivalente   compresa  tra  i  limiti  minimi  e  massimi  stabiliti
annualmente  dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 10, comma 1,
lettere b) e c).
    3.  Ai  fini  della  valutazione  della  situazione  economica si
considera come componente della famiglia anche il concepito.
    4.   La   domanda   di   concessione  del  prestito  deve  essere
sottoscritta  da  un  componente del nucleo familiare in possesso dei
seguenti requisiti:
      a) maggiore eta';
      b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento;
      c) cittadinanza  italiana  o  di  uno  Stato membro dell'Unione
europea  oppure  in possesso della carta di soggiorno per i cittadini
di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
    5.  Le  condizioni  e i requisiti previsti dai commi 2 e 4 devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda.