Art. 3. Destinatari, condizioni e requisiti per la concessione del prestito 1. Possono beneficiare del prestito i seguenti soggetti: a) giovani coppie; b) nuclei familiari con tre o piu' figli a carico; c) nuclei familiari con aumento del carico familiare derivante da parto gemellare o plurigemellare; d) nuclei familiari con figli disabili; e) gestanti e puerpere sole; f) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori. 2. Il prestito puo' essere concesso ai nuclei familiari o alle persone che si trovano nelle seguenti condizioni: a) l'impossibilita' di accedere al credito per mancanza di garanzie o l'esclusione dal diritto alla cessione del quinto dello stipendio o alla concessione di prestiti agevolati in relazione alla posizione di lavoro; b) una condizione economica familiare annua espressa in reddito equivalente compresa tra i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla giunta provinciale ai sensi dell'Art. 10, comma 1, lettere b) e c). 3. Ai fini della valutazione della situazione economica si considera come componente della famiglia anche il concepito. 4. La domanda di concessione del prestito deve essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti: a) maggiore eta'; b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento; c) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea oppure in possesso della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea. 5. Le condizioni e i requisiti previsti dai commi 2 e 4 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.