Art. 3.
         Affidamento delle linee e dei fabbricati ferroviari
    1. Per conseguire le finalita' previste agli articoli 1 e 2 della
legge  regionale  n.  5/2006  la  Regione,  previa acquisizione della
proprieta', affida:
      a) in  concessione d'uso gratuito le linee ferroviarie dismesse
alle  province,  alle  citta' metropolitane, alle comunita' montane e
collinari,  ai  comuni  singoli  o  associati ed al Museo ferroviario
piemontese;
      b) in comodato d'uso i fabbricati dismessi ai comuni, singoli o
associati, sul cui territorio i medesimi insistono.
    2.  Per  conseguire le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di
cui  al comma 1, lettera a) possono chiedere direttamente all'attuale
concessionario  l'affidamento  in  comodato  d'uso per una durata non
inferiore a 20 anni, dei fabbricati non dichiarati dismessi.