Art. 3. Affidamento delle linee e dei fabbricati ferroviari 1. Per conseguire le finalita' previste agli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 5/2006 la Regione, previa acquisizione della proprieta', affida: a) in concessione d'uso gratuito le linee ferroviarie dismesse alle province, alle citta' metropolitane, alle comunita' montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese; b) in comodato d'uso i fabbricati dismessi ai comuni, singoli o associati, sul cui territorio i medesimi insistono. 2. Per conseguire le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono chiedere direttamente all'attuale concessionario l'affidamento in comodato d'uso per una durata non inferiore a 20 anni, dei fabbricati non dichiarati dismessi.