Art. 3. Modificazioni all'art. 4 della legge regionale n. 12/2002 1. Il comma i dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: "1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta e' inquadrato nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali". 2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. A capo del Corpo forestale e' posto un dirigente che assume la qualifica di comandante del Corpo forestale. In caso di assenza o di impedimento del comandante, il comando vicario e' svolto da altro dirigente, che assume la denominazione di vicecomandante del Corpo forestale; il comandante, in possesso del diploma di laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito in un corso di durata almeno quadriennale in discipline giuridico-economiche o agrario-forestali, e il vicecomandante del Corpo forestale sono nominati ai sensi dell'art. 62, comma 5, della legge regionale n. 45/1995. Il conferimento dell'incarico di comandante o vicecomandante del Corpo forestale ad un dipendente dell'amministrazione regionale o di altro ente del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico. L'incarico di comandante o vicecomandante e' incompatibile con la titolarita' di cariche pubbliche elettive". 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002, come introdotto dal comma 2, e' inserito il seguente: "1-ter. Nell'esercizio dei suoi compiti, il comandante del Corpo forestale e' coadiuvato, oltre che dal vicecomandante, dai funzionari forestali, che assicurano il raccordo tra il comando del Corpo e il restante personale.". 4. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2002 e' sostituito dal seguente: "2. L'articolazione della struttura organizzativa del Corpo forestale e' definita ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 45/1995, tenuto conto che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Corpo forestale si compone di una sede centrale, suddivisa in strutture tecniche ed amministrative, e di stazioni forestali, costituenti unita' operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale ed organico sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal comandante del Corpo forestale, sentite le amministrazioni degli enti locali territorialmente interessati".