Art. 3. Tutela dei modi di vita degli animali di affezione 1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali di affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della cura della salute e del benessere e della sanita' dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici dell'animale stesso. 2. In particolare, e' vietato ai soggetti di cui al comma 1 abbandonare gli animali, infliggere ad essi maltrattamenti, alimentarli in modo improprio o insufficiente, detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. E' vietato ai soggetti di cui al comma 1 esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di eta' inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono tenuti o in condizioni tali da suscitare l'altrui pieta'. 4. E' vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attivita'. 5. E' vietato, altresi', destinare al commercio o esporre cani o gatti di eta' inferiore ai sessanta giorni. 6. Sono vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso e' vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali. 7. E' fatto obbligo a chi detiene animali di affezione in numero o in condizioni tali da poter costituire pericolo per la salute umana e per il benessere animale definito al comma 1, adottare misure volte a garantire le condizioni igienico ambientali di cui alla presente legge ed al regolamento di attuazione. 8. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non puo' imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale. 9. Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con i divieti e le prescrizioni dei regolamenti vigenti in materia. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresi' l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria. 10. Le norme tecniche di applicazione del presente articolo sono definite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.