Art. 3. Inserimento dell'art. 30-quater nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. 1. Dopo l'art. 30-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. e' inserito il seguente: «Art. 30-quater (Copertura assicurativa per la responsabilita' civile). - 1. In relazione all'obbligo previsto dall'art. 40, comma 1-bis, della LP per la copertura assicurativa per la responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti ed a terzi per fatti imputabili al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista nell'allegato J al presente regolamento sono definiti i massimali minimi della relativa polizza assicurativa.».