Art. 3. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2005 1. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2005 e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano agli atti di cui al comma 2 e loro varianti, anche se non modificano gli strumenti della pianificazione territoriale".