Art. 3. Societa' regionale per l'Internazionalizzazione 1. Al fine di favorire e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure attraverso un sistema integrato di servizi alle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2, la Regione si avvale della Societa' Regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle Imprese - Liguria International Soc. Cons. p.A., di seguito denominata Liguria International, costituita e partecipata dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, (costituzione della societa' finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A.). 2. Oltre alla Regione, possono avvalersi di Liguria International, per la realizzazione di attivita' di promozione delle imprese liguri all'estero, le Camere di Commercio nonche' altri enti partecipanti alla societa', nel rispetto delle normative sull'affidamento dei servizi. 3. Liguria International puo' essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari per la promozione delle imprese liguri all'estero. In tal caso essa, quale strumento operativo della Regione, attua un costante confronto con le associazioni di categoria delle imprese liguri, quali interlocutori prioritari, sulla base del principio di rappresentanza, e puo' sviluppare con le associazioni medesime appositi progetti. 4. FI.L.S.E S.p.A. garantisce la conformita' dell'operato di Liguria International agli indirizzi programmatici della Regione e a tal fine presenta annualmente alla Regione, in allegato alla relazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 48/1973, una relazione previsionale sull'attivita' e le iniziative di Liguria International nonche', entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di carattere consuntivo atta a verificare gli interventi attuati dalla Societa' nell'esercizio finanziario precedente.