Art. 3. Affidamento a societa' a capitale interamente pubblico 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a societa' di capitali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), qualora uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 2: a) detengano per intero il capitale sociale; b) esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi; c) la societa' realizzi la parte piu' rilevante della propria attivita' con uno o piu' degli enti che la controllano. 2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti: a) provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della societa'; b) svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attivita' e dettando le direttive generali per raggiungerli; c) esercitino attivita' di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonche' attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicita' del servizio. 3. La rilevanza dell'attivita' ai sensi del comma 1, lettera c), e' considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate.