Art. 3.
       Affidamento a societa' a capitale interamente pubblico

   1.  I  servizi  pubblici  di  rilevanza  economica  possono essere
affidati  a  societa'  di  capitali  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1,
lettera a), qualora uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 2:
   a) detengano per intero il capitale sociale;
   b) esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello da essi
esercitato sui propri servizi;
   c)  la  societa'  realizzi  la  parte piu' rilevante della propria
attivita' con uno o piu' degli enti che la controllano.
   2. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora
gli enti:
   a)  provvedano  direttamente  alla  nomina  ed  alla  revoca degli
amministratori e dei sindaci della societa';
   b)   svolgano  funzioni  di  indirizzo,  indicando  gli  obiettivi
dell'attivita' e dettando le direttive generali per raggiungerli;
   c)  esercitino  attivita'  di  controllo gestionale e finanziario,
attraverso   l'esperimento   di  sopralluoghi  ed  ispezioni  nonche'
attraverso    l'esame    di    report    periodici    sull'efficacia,
sull'efficienza e sull'economicita' del servizio.
   3.  La  rilevanza dell'attivita' ai sensi del comma 1, lettera c),
e'  considerata  in  base  al  fatturato  e  alle  risorse economiche
impiegate.