Art. 3. Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali 1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonche' la conclusione di accordi e intese, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle citta' e del territorio regionale. 2. La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'art. 7, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1. 3. La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalita' di cui agli articoli 8 e 9. 4. La Regione coordina, promuove e sostiene gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata secondo le modalita' di cui agi articoli 9 e 11. 5. La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata. 6. La Regione realizza attivita' di ricerca, di documentazione, comunicazione e informazione. 7. La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalita' nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali. 8. La Regione indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell'Unione europea. 9. Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.