Art. 3. Disposizioni in materia di personale e di contenimento degli oneri istituzionali 1. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 15 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007, si applicano nell'anno 2008, intendendosi i riferimenti temporali differiti di dodici mesi. A parziale modifica dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il 50 per cento dei posti che si rendono vacanti per effetto delle cessazioni ivi previste sono destinati alle finalita' di cui all'art. 36, ferma l'applicazione dell'art. 6, comma 4, lettere a), b) e c), della medesima legge. Il restante 50 per cento, limitatamente ai posti vacanti nella categoria D, viene coperto attingendo dalle graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici per titoli ed esami portati a compimento nel triennio 2005-2007 la cui vigenza e' prolungata fino al 31 dicembre 2009. 2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007 non si applica agli enti la cui consistenza organica sia inferiore a 150 unita' i quali, in deroga al comma 4 del medesimo art. 6, possono procedere, nell'anno 2008, ad assunzioni di personale esclusivamente mediante concorso pubblico allo scopo di garantire i servizi essenziali e previa verifica della possibilita' di ricoprire i posti medesimi mediante mobilita' all' interno del comparto di contrattazione di cui alla legge regionale n. 13 novembre 1998, n 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), o tramite le procedure previste dall'art. 36 (piano per il superamento del precariato) della legge regionale n. 2 del 2007. 3. Nella legge regionale n. 2 del 2007 sono introdotte le seguenti modifiche: a) nel comma 4 dell'art. 6 le parole «nel triennio 2007-2009» sono sostituite dalle parole «nell'anno 2007» e nella lettera f) le parole «quattro posti» sono sostituite dalle parole «sei posti»; b) nel comma 6 dell'art. 6 le parole da «dal Ministero dell'ambiente» sino a «II stralcio» sono sostituite dalle parole «dei Ministeri preposti» e le parole «gli Assessorati degli enti locali, finanze ed urbanistica, dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente» sono sostituite dalle parole «l'Amministrazione regionale»; c) nel comma 11 dell'art. 6: 1) le parole «in riduzione» sono soppresse; 2) la parola «intercomparto» e' sostituita dalle parole «tra le agenzie e gli enti del comparto»; d) nel comma 2 dell'art. 7 le parole «la limitazione non si applica relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti statali e comunitari.» sono sostituite da "fanno eccezione le spese correlate a entrate statali o comunitarie a tali finalita' vincolate.»; e) nel comma 2 dell'art. 36 le parole «che ha durata massima di quattro anni» sono sostituite dalle parole «che deve concludersi entro il 31 dicembre 2009». 4. L'amministrazione, gli enti e le agenzie, nelle more dell'espletamento delle procedure di stabilizzazione previste dalle disposizioni legislative regionali in materia, sono autorizzati a prorogare o rinnovare i rapporti di lavoro in atto al 30 settembre 2007 con i soggetti che abbiano maturato i requisiti per accedere alle procedure medesime fino al loro completamento. 5. Per la completa attuazione del piano per il superamento del precariato di cui all'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e' costituito un fondo con una dotazione, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, di euro 500.000. Alla ripartizione delle risorse provvede, su proposta dell'assessore competente in materia, in relazione alle specifiche esigenze, l'assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con proprio decreto (UPB S01.02.001). 6. Nella legge regionale n. 31 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'art. 6-bis, introdotto dall'art. 7 della legge regionale n. 2 del 2007: 1) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli incarichi non possono avere durata complessiva superiore ai sei mesi e non sono rinnovabili, con il medesimo soggetto, per un biennio, durante il quale non possono essere stipulati altri contratti di lavoro flessibile.»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 devono essere attivati unicamente per alte professionalita' culturali, tecniche e scientifiche non previste dai propri organici. 3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le procedure di selezione comparativa per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 2 non possono consistere in colloqui di tipo motivazionale e sono avviate previo parere vincolante della direzione generale competente in materia di personale.»; b) nel comma 4 dell'art. 54 le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle parole «tre anni». 7. Le graduatorie derivanti dalle procedure di selezione comparativa dell'amministrazione regionale, degli enti e delle agenzie vigenti alla data di approvazione della presente legge decadono qualora non conformi alle procedure selettive stabilite dall'art. 6-bis della legge regionale n. 31 del 1998, come modificato dal comma 6. 8. Nel comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2006, come modificato dal comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2007, dopo le parole «l'amministrazione regionale», sono aggiunte le seguenti: «, gli enti e le agenzie del comparto di contrattazione collettiva regionale» e le parole «E' inoltre autorizzata» sono sostituite dalle parole «sono autorizzati». 9. L'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009, comprensivo degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni relative al periodo di vacanza contrattuale, e' determinato in euro 14.690.000, con il limite di spesa a regime di euro 9.620.000 (UPB S01.02.003). 10. L'ammontare massimo delle risorse per la contrattazione integrativa relativa al personale dell'ente foreste, per il quadriennio 2008-2011, e' determinato in euro 9200.000 (UPB S04.08.007). 11. Per far fronte ai nuovi assetti organizzativi e operativi relativi alla riorganizzazione dei servizi regionali di protezione civile, incardinati presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, e' autorizzato, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011, l'incremento di euro 200.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001). 12. Per l'anno 2008 e successivi e' autorizzato, a favore del centro regionale di programmazione, l'incremento di euro 40.000 del fondo per la retribuzione di posizione del personale non dirigente (UPB S01.02.001). 13. I dipendenti dell'amministrazione regionale attualmente inquadrati nella categoria B e assunti con concorsi pubblici non riservati che abbiano superato le selezioni interne svolte entro il 31 dicembre 2006, sono inquadrati a domanda nella categoria C al primo livello retributivo. Tali inquadramenti avvengono senza modifiche alla dotazione organica complessiva definita dalla Giunta regionale e determinano l'aumento della dotazione nella categoria C e l'uguale corrispondente riduzione della categoria B. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006, l'amministrazione regionale e' autorizzata a inquadrare, a domanda, il personale dei consorzi agrari della Sardegna, collocato in mobilita' collettiva alla data del 29 settembre 2006, nei limiti della dotazione organica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 15. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'art. 6, comma 4, lettera e), della legge regionale n. 2 del 2007, al fine di completare l'espletamento del corso di formazione previsto dall' art. 13 della legge regionale n. 5 novembre 1985, n. 26 (istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), da parte degli idonei al concorso e per la loro assunzione, nel corso del biennio 2008-2009, e' autorizzata la spesa di euro 3.822.000 nell'anno 2008 e di euro 6.000.000 nell'anno 2009 e seguenti (UPB S01.02.001, S01.02.002 e S01.02.004). I termini di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2007, sono prorogati al 31 marzo 2008. 16. Sino alla revisione della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), e successive modifiche e integrazioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, e' esclusa qualsiasi iscrizione al fondo di cui alla medesima legge del personale assunto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono, comunque, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale iscritto alla medesima data. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale il disegno di legge di revisione della legge regionale n. 15 del 1965. 17. Dopo la lettera b) dell'art. 27-bis della legge regionale n. 15 del 1965, introdotto dall'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 (norme in materia di personale, modificative ed integrative della legge regionale n. 15 gennaio 1986, n. 6, e della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42), e' aggiunta la seguente: «b-bis) ristrutturazione o completamento della prima casa di abitazione, estinzione o abbattimento di mutuo ipotecario sulla prima casa di abitazione, da documentare con atto notarile o equipollente.». 18. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'amministrazione regionale), e' sostituito dal seguente: «4. Al personale degli uffici di gabinetto proveniente dagli enti pubblici compete, oltre all'indennita' di gabinetto, il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza, esclusi gli elementi della retribuzione aventi natura accessoria e quelli connessi alle specifiche funzioni in relazione all' organizzazione dell'ente.». 19. Le indennita' di carica del presidente e degli assessori della giunta regionale possono essere determinate con provvedimento della giunta regionale entro i limiti stabiliti dalla legge regionale n. 27 giugno 1949, n. 2 (determinazione delle indennita' spettanti al Presidente della giunta regionale, al Presidente del consiglio, agli assessori ed ai consiglieri regionali), e successive modifiche e integrazioni. 20. Dall'entrata in vigore della presente legge il compenso mensile spettante ai presidenti degli enti di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modificazioni, e' pari alla retribuzione fissa e di posizione dei direttori generali dell'amministrazione regionale. 21. Nel comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2007. le parole da «subordinatamente» sino a «in materia» sono sostituite dalle parole «sin dalla sua costituzione». 22. Nel comma 7 dell'art. 17 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), sono soppresse le parole da «ed e' subordinato» sino a «materia» e nel comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007 sono soppresse le parole «previo espletamento di apposite procedure concorsuali». 23. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 6 del 2006, e' sostituito dal seguente: «1. Il trattamento economico del direttore generale e' pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa e' pari al trattamento economico spettante a un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici e agli altri dirigenti e' quello previsto dalle norme del contratto collettivo nazionale della sanita' di riferimento, applicabile sulla base del regolamento interno di organizzazione dell'ARPAS.». 24. Per l'attuazione dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), lo stanziamento a regime disposto dall'art. 6, comma 16, della legge regionale n. 2 del 2007, e' incrementato di euro 400.000 a decorrere dal l° gennaio 2008 (UPB S01.02.003). 25. In attuazione della legge regionale n. 13 del 2006, e al fine di garantire, con proprie strutture, un adeguato livello di assistenza tecnica alle aziende zootecniche su tutto il territorio regionale, la giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procede alla ridefinizione della pianta organica dell'agenzia LAORE Sardegna. Entro i successivi sessanta giorni l'agenzia LAORE Sardegna, sentite le organizzazioni sindacali, indice i relativi concorsi pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2006, le quali sono estese al personale impegnato nella attivita' amministrative e di laboratorio connesse ai servizi di assistenza tecnica prestati a favore degli allevatori della Sardegna. 26. Al fine di assicurare le pari opportunita' tra il personale del comparto regionale, l'azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), il cui personale e' inserito nel comparto della Regione per effetto della legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) in azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), e' autorizzata ad applicare, sino alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti, le procedure selettive per l'accesso al livello economico iniziale delle categorie B, C e D, riservate al personale che non abbia partecipato alla selezioni interne di cui agli articoli 76 e 77 del contratto collettivo regionale di lavoro del 15 maggio 2001, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal medesimo contratto. 27. Ai fini della migliore e piu' celere attuazione della normativa di riforma del sistema idrico integrato e per la pianificazione e gestione delle risorse idriche, l'assessorato regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione esamina, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, le istanze presentate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2005, n. 10 (norme sul trasferimento del personale dei soggetti gestori dei servizi idrici regionali al servizio idrico integrato, in attuazione del comma 3 dell'art. 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, modificata con legge regionale 7 maggio 1999, n. 15). Sono accolte le istanze nella misura stabilita dalla giunta regionale, avuto riguardo alle esigenze della amministrazione e degli enti e agenzie regionali e alla competenza, esperienza ed anzianita' posseduta dai richiedenti. L'accordo quadro di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2005, e' definito con tutte le organizzazioni sindacali delle categorie interessate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 28. Il contributo di cui all'art. 32, comma 15, della legge regionale n. 2 del 2007, e' rideterminato in annui euro 1.000.000 (UPB S05.02.001); la giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce gli indirizzi per l'utilizzo di tale contributo. 29. La disposizione del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2007, si applica anche negli anni 2008 e 2009. Alla liquidazione e pagamento del contributo provvede la direzione generale del personale con le risorse stanziate in bilancio a copertura della dotazione organica. 30. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa complessiva, valutata in euro 60.000, per l'erogazione alle amministrazioni provinciali di quanto necessario per la copertura degli oneri relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per l'inquadramento conseguente alla riqualificazione del personale transitato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle medesime amministrazioni provinciali ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (norma di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego), dell'art. 17 della legge regionale n. 7 del 2005, e dei decreti ministeriali del 10 giugno 2005 pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 5 e del 6 settembre 2005 (UPB S02.03.006). 31. E' autorizzata, nell'anno 2008, la spesa di euro 900.000 per la realizzazione, attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con gli uffici della Commissione europea, di un programma di alta formazione dedicato al personale dell'amministrazione regionale e a quello degli enti locali che preveda, mediante la forma del distacco o dello scambio reciproco di personale, cosi' come previsto dalla decisione della commissione n. C(2006)2033 del 1° giugno 2006, che disciplina la figura dell'esperto nazionale distaccato (END), lo svolgimento di un'esperienza lavorativa presso i servizi della commissione stessa; il programma e' approvato con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione (UPB S01.02.003).