Art. 3. Oggetto e finalita' 1. Il presente titolo detta misure di riordino dei livelli istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento ai seguenti oggetti e finalita': a) riordino delle Comunita' montane mediante la ridelimitazione dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a quello delle Unioni di comuni; b) promozione delle Unioni di comuni quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e per la piu' efficace e stabile integrazione sul territorio delle politiche settoriali; c) previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali; d) incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunita' montane e le Unioni di comuni; e) definizione di principi sull'allocazione delle funzioni amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicita', perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali, l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati; f) completezza, omogeneita' e unicita' della responsabilita' amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria responsabilita' di servizi o attivita' amministrative omogenee nonche' una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento; h) graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilita', tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attivita' di indirizzo politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale; h) armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della programmazione per lo sviluppo della montagna.