Art. 3.

                         Oggetto e finalita'



   1.  Il  presente  titolo  detta  misure  di  riordino  dei livelli
istituzionali   operanti  in  ambito  sovracomunale  per  l'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento
ai seguenti oggetti e finalita':
    a)  riordino  delle Comunita' montane mediante la ridelimitazione
dei loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a
quello delle Unioni di comuni;
    b)  promozione delle Unioni di comuni quali livelli istituzionali
appropriati  per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e
per  la  piu'  efficace  e  stabile integrazione sul territorio delle
politiche settoriali;
    c)   previo   accordo  con  le  Province,  qualora  sia  ritenuto
necessario  per la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni,
promozione  dell'esercizio  in  forma  associata  anche  di  funzioni
provinciali;
    d)   incentivazione  dell'unificazione  in  livelli  dimensionali
adeguati  all'esercizio  di  funzioni  e  servizi comunali attraverso
l'eliminazione   di  sovrapposizioni,  valorizzando  a  tal  fine  le
Comunita' montane e le Unioni di comuni;
    e)   definizione  di  principi  sull'allocazione  delle  funzioni
amministrative,  volti  a  conseguire  l'efficienza e l'economicita',
perseguendo,  attraverso  le  forme  associative tra gli enti locali,
l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;
    f)  completezza,  omogeneita'  e  unicita'  della responsabilita'
amministrativa   in   capo   agli  enti,  per  assicurare  l'unitaria
responsabilita'   di  servizi  o  attivita'  amministrative  omogenee
nonche' una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
    h)  graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo
e  di  gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante
unificazione  in  capo  ad un solo ente di compiti e responsabilita',
tenendo  conto del rilievo pubblicistico delle attivita' di indirizzo
politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;
    h)  armonizzazione  degli strumenti, generali e settoriali, della
programmazione per lo sviluppo della montagna.