Art. 3.

                     Piani di province e comuni

   1.   Le  province  redigono  piani  strategici  per  la  mobilita'
ciclistica,   tenuto   conto  del  Piano  regionale  della  mobilita'
ciclistica,   ove   vigente.  I  piani  provinciali  programmano  gli
interventi  a  livello  sovracomunale  e  sono approvati tenuto conto
delle disposizioni della normativa statale e della legge regionale 11
marzo  2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e successivi
provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.
   2.   I   piani   provinciali   individuano  la  rete  ciclabile  e
ciclopedonale   quale  elemento  integrante  della  rete  di  livello
regionale,   prevedendo  la  connessione  dei  grandi  attrattori  di
traffico,   quali  i  centri  scolastici,  i  centri  commerciali,  i
distretti industriali ed il sistema della mobilita' pubblica.
   3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono
quelli indicati all'art. 2, comma 3.
   4. I comuni redigono piani strategici per la mobilita' ciclistica,
tenuto  conto  del  Piano  regionale della mobilita' ciclistica e del
Piano  provinciale,  ove  vigenti.  I  piani comunali programmano gli
interventi  a  livello  locale  e  sono  approvati tenuto conto delle
disposizioni  della normativa statale e della legge regionale 12/2005
e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili.
   5.  I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale
quale   elemento   integrante  della  rete  di  livello  regionale  e
provinciale,  prevedendo  la  connessione  dei  grandi  attrattori di
traffico  di  livello  locale,  quali il sistema scolastico, i centri
commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilita' pubblica
e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale
e turistico di fruizione pubblica.
   6. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' urbana sono:
    a)  l'incremento  della rete ciclabile esistente, privilegiandone
la messa in rete;
    b)   la  sua  messa  in  sicurezza,  anche  attraverso  specifica
segnalazione;
    c) la connessione con il sistema della mobilita' collettiva.