Art. 3 
 
Indizione del  corso-concorso,  approvazione  del  relativo  bando  e
                             pubblicita' 
 
    1. La Giunta provinciale, con propria  deliberazione,  indice  il
corso-concorso e con il medesimo provvedimento  approva  altresi'  il
relativo bando. 
    2. Il bando del corso-concorso e'  pubblicato  integralmente  sul
Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet di riferimento
della struttura provinciale competente.