Art. 3 Indizione del corso-concorso, approvazione del relativo bando e pubblicita' 1. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, indice il corso-concorso e con il medesimo provvedimento approva altresi' il relativo bando. 2. Il bando del corso-concorso e' pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet di riferimento della struttura provinciale competente.