Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.  Fatto  salvo   quanto   diversamente   disposto   da   questo
regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano  a
tutte le categorie di edifici, cosi' come classificate in  base  alla
destinazione  d'uso  indicata  nel  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme  per  la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la  manutenzione  degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento  dei  consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10). 
    2.  Sono  escluse  dall'applicazione  di  questo  regolamento  le
seguenti categorie di edifici e di impianti: 
      a) gli immobili ricadenti nell'ambito  della  disciplina  della
parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il  codice  dei  beni
culturali e  del  paesaggio,  nei  casi  in  cui  il  rispetto  delle
prescrizioni implicherebbe una  alterazione  inaccettabile  del  loro
carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri  storici
o artistici, nonche',  comunque,  nel  caso  di  edifici  soggetti  a
restauro e risanamento conservativo; 
      b) i beni ambientali di cui all'art. 69 della legge provinciale
n. 1 del 2008, limitatamente  agli  edifici  soggetti  a  restauro  e
risanamento conservativo; 
      c)  i  fabbricati  industriali,  artigianali  e  agricoli   non
residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati  per  esigenze  del
processo produttivo o  utilizzando  reflui  energetici  del  processo
produttivo non altrimenti utilizzabili; 
      d)  gli  edifici  isolati  con  una  superficie  utile   totale
inferiore a 50 mq; 
      e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio  tradizionale
ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale  n.  1  del  2008,  nei
quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente; 
      f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui
non sia prevista la permanenza di persone per piu' di quattro  ore  o
che, per la natura della loro destinazione, non  richiedono  impianti
di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque gia' dotati di
tali impianti.