Art. 3 Ambito di applicazione 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, cosi' come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). 2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonche', comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; b) i beni ambientali di cui all'art. 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo; c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente; f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per piu' di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque gia' dotati di tali impianti.