Art. 3 Modificazioni dell'articolo 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. All'art. 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole «la Giunta Provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione concedente»; b) al comma 4 la parola «volte» e' sostituita dalle seguenti: «di amministrazione attiva relative»; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Per gli effetti dell'art. 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., il collaudo e' reso nella forma della perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa.».