Art. 3 
 
Modificazioni dell'articolo 6 del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,  n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. All'art. 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2 le parole «la Giunta Provinciale» sono sostituite
dalle seguenti: «l'Amministrazione concedente»; 
      b) al comma 4 la parola «volte» e' sostituita  dalle  seguenti:
«di amministrazione attiva relative»; 
      c) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  Per  gli
effetti dell'art. 6 del D.P.G.P. 5  giugno  2000,  n.  9-27/Leg.,  il
collaudo e' reso nella forma della perizia  asseverata  ed  integrato
con i contenuti della stessa.».