Art. 3 Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari 1. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti: a) delimitazioni che si sviluppano lungo tre lati, escluso quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra, sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia, interrotte prima dei 5 metri dalla stessa, sono realizzate con materiali ecocompatibili e di facile rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, ne' con un materiale che possa limitare la visuale; b) servizio d'accoglienza; c) punto di ristoro di superficie coperta minima di 25 metri quadrati; d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago; e) attrezzature da spiaggia posizionate in maniera tale da garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonche', in caso di necessita', le operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso; f) cabine, costituite da locali chiusi, di altezza superiore a 2,10 metri ed inferiore a 2,70 metri, forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile sia dall'interno che dall'esterno che possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e relativo impianto tecnologico e sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue, la cui superficie totale lorda non risulti inferiore all'1 per cento dei metri quadrati totali in concessione. Le cabine ed i corpi accessori sono posizionate in modo tale da limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare; g) locali spogliatoi, separati tra uomini e donne, costituiti da locali chiusi forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall'interno; h) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile alle persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni; i) una doccia ogni cento ombrelloni; l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonche' la pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno attraverso modalita' conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti stessi; m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti delle autorita' marittime competenti e dalla normativa vigente; n) un percorso perpendicolare alla battigia, ogni 150 metri, presso il quale e' predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili; o) la riserva di posti auto per persone diversamente abili, ai sensi della normativa vigente, nell'eventualita' che nell'area in concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un parcheggio; p) la pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno. 2. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione e di consentire le operazioni di sicurezza in mare attraverso appositi varchi e con le modalita' stabilite dalla Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di cui all'art. 46 della legge regionale n. 13/2007, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2007).