Art. 3 
 
       Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari 
 
    1. Gli stabilimenti balneari posseggono i seguenti requisiti: 
      a) delimitazioni che si  sviluppano  lungo  tre  lati,  escluso
quello fronte mare, le quali, sul lato verso terra,  sono  realizzate
con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico  circostante
e consentono la  libera  visuale  verso  il  mare.  Le  delimitazioni
perpendicolari alla battigia, interrotte  prima  dei  5  metri  dalla
stessa, sono realizzate con  materiali  ecocompatibili  e  di  facile
rimozione, ma non con filo spinato o con rete metallica, ne'  con  un
materiale che possa limitare la visuale; 
      b) servizio d'accoglienza; 
      c) punto di ristoro di superficie coperta minima  di  25  metri
quadrati; 
      d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago; 
      e) attrezzature da spiaggia  posizionate  in  maniera  tale  da
garantire un'ordinata utilizzazione dell'arenile e la circolazione da
parte dei bagnanti sulla spiaggia nonche', in caso di necessita',  le
operazioni di soccorso in mare e sull'arenile stesso; 
      f) cabine, costituite da locali chiusi, di altezza superiore  a
2,10 metri ed  inferiore  a  2,70  metri,  forniti  di  attaccapanni,
specchio,  sgabello  e  porta   chiudibile   sia   dall'interno   che
dall'esterno che possono anche essere dotati di doccia calda/fredda e
relativo impianto tecnologico e sistemi  di  raccolta  e  smaltimento
delle acque reflue,  la  cui  superficie  totale  lorda  non  risulti
inferiore all'1 per cento dei metri quadrati totali  in  concessione.
Le cabine ed i corpi accessori  sono  posizionate  in  modo  tale  da
limitare al minimo l'impedimento della libera visuale del mare; 
      g) locali spogliatoi, separati tra uomini e  donne,  costituiti
da locali chiusi forniti di attaccapanni, specchio, sgabello e  porta
chiudibile dall'interno; 
      h) servizi igienici, comprensivi di un modulo accessibile  alle
persone diversamente abili, ogni cento ombrelloni; 
      i) una doccia ogni cento ombrelloni; 
      l) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nonche' la  pulizia
degli appositi contenitori, assicurate almeno  una  volta  al  giorno
attraverso modalita' conformi alla normativa vigente  in  materia  di
igiene ed idonee allo svolgimento della  raccolta  differenziata  dei
rifiuti stessi; 
      m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso  ed
assistenza  ai  bagnanti  assicurati  secondo  quanto  previsto   nei
provvedimenti delle autorita' marittime competenti e dalla  normativa
vigente; 
      n) un percorso perpendicolare alla battigia,  ogni  150  metri,
presso il quale e' predisposta una piazzola di sosta all'ombra per la
fruizione dell'arenile da parte delle persone diversamente abili; 
      o) la riserva di posti auto per persone diversamente abili,  ai
sensi della normativa vigente,  nell'eventualita'  che  nell'area  in
concessione, o in un'area di pertinenza dello stabilimento, vi sia un
parcheggio; 
      p) la pulizia della spiaggia assicurata  almeno  una  volta  al
giorno. 
    2. I titolari delle concessioni hanno l'obbligo di consentire  il
libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento  della
battigia antistante l'area ricompresa  nella  concessione,  anche  al
fine di balneazione e di consentire le  operazioni  di  sicurezza  in
mare attraverso appositi varchi e con le  modalita'  stabilite  dalla
Regione nel piano di utilizzazione delle aree del demanio  marittimo,
di cui all'art.  46  della  legge  regionale  n.  13/2007,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  254,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato-Legge finanziaria 2007).