Art. 3 Indirizzo politico - Amministrativo 1. La giunta regionale sulla base della programmazione, periodicamente e, comunque, entro il mese di novembre di ogni anno, definisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, con la specificazione delle priorita' per l'anno successivo, attraverso l'approvazione di linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi delle direzioni centrali e dei dipartimenti. 2. La giunta regionale nel corso dell'esercizio puo' apportare, previa verifica dello stato di attuazione, modifiche e integrazioni alle linee di indirizzo approvate ai sensi del comma 1.