Art. 3 
 
                 Indirizzo politico - Amministrativo 
 
    1.  La  giunta  regionale  sulla   base   della   programmazione,
periodicamente e, comunque, entro il mese di novembre di  ogni  anno,
definisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per  la
gestione,  con  la  specificazione   delle   priorita'   per   l'anno
successivo, attraverso l'approvazione di linee di  indirizzo  per  la
definizione  degli  obiettivi  delle   direzioni   centrali   e   dei
dipartimenti. 
    2. La giunta regionale nel corso dell'esercizio  puo'  apportare,
previa verifica dello stato di attuazione, modifiche  e  integrazioni
alle linee di indirizzo approvate ai sensi del comma 1.