Art. 3 Strutture del servizio sanitario regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attivita' di trapianto di organi, tessuti e cellule 1. Le caratteristiche di multidisciplinarieta', multiprofessionalita' e multisettorialita' tipiche dell'attivita' trapiantologica sono garantite attraverso lo strumento organizzativo dei dipartimenti, anche interaziendali o integrati, al fine di garantire la sinergia e la integrazione delle competenze e delle strutture coinvolte a vario titolo nei diversi percorsi diagnostici e terapeutici. 2. L'Azienda ospedaliera universitaria San Martino, sede delle strutture maggiormente coinvolte nell'attivita' trapiantologica: a) costituisce all'interno della propria organizzazione il Dipartimento trapianti d'organo articolando le relative afferenze delle strutture coinvolte secondo i criteri clinico organizzativi ritenuti maggiormente funzionali ai diversi percorsi diagnostico-terapeutici; b) regola mediante apposite convenzioni le relazioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti; c) stipula sulla base di direttive regionali l'accordo con il centro interregionale di riferimento anche per le altre Aziende sanitarie regionali. 3. Il Dipartimento trapianti d'organo di cui al comma 2 cura l'attuazione delle convenzioni con il centro interregionale di riferimento al quale sono attribuite le seguenti funzioni: a) gestione delle liste di attesa e assegnazione degli organi nell'ambito dell'organizzazione di afferenza in applicazione dei criteri stabiliti dal centro nazionale trapianti, in base alle priorita' risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'art. 8, comma 6 della legge n. 91/1999; b) valutazione immunologica dei riceventi e dei donatori finalizzata al trapianto d'organi.