Art. 3 
 
Strutture  del  servizio  sanitario  regionale   che   effettuano   o
partecipano attivamente all'effettuazione dell'attivita' di trapianto
                    di organi, tessuti e cellule 
 
    1.     Le     caratteristiche      di      multidisciplinarieta',
multiprofessionalita'  e  multisettorialita'  tipiche  dell'attivita'
trapiantologica sono garantite attraverso lo strumento  organizzativo
dei dipartimenti,  anche  interaziendali  o  integrati,  al  fine  di
garantire la sinergia e la  integrazione  delle  competenze  e  delle
strutture coinvolte a vario titolo nei diversi percorsi diagnostici e
terapeutici. 
    2. L'Azienda ospedaliera universitaria San  Martino,  sede  delle
strutture maggiormente coinvolte nell'attivita' trapiantologica: 
      a) costituisce  all'interno  della  propria  organizzazione  il
Dipartimento trapianti d'organo  articolando  le  relative  afferenze
delle strutture coinvolte secondo  i  criteri  clinico  organizzativi
ritenuti    maggiormente    funzionali    ai     diversi     percorsi
diagnostico-terapeutici; 
      b) regola mediante apposite convenzioni  le  relazioni  con  le
altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti; 
      c) stipula sulla base di direttive regionali l'accordo  con  il
centro interregionale di  riferimento  anche  per  le  altre  Aziende
sanitarie regionali. 
    3. Il Dipartimento trapianti d'organo di  cui  al  comma  2  cura
l'attuazione  delle  convenzioni  con  il  centro  interregionale  di
riferimento al quale sono attribuite le seguenti funzioni: 
      a) gestione delle liste di attesa e assegnazione  degli  organi
nell'ambito dell'organizzazione  di  afferenza  in  applicazione  dei
criteri stabiliti  dal  centro  nazionale  trapianti,  in  base  alle
priorita' risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto
di cui all'art. 8, comma 6 della legge n. 91/1999; 
      b)  valutazione  immunologica  dei  riceventi  e  dei  donatori
finalizzata al trapianto d'organi.